Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 01/08/2003 n. 259

f) nel caso di fornitura di un servizio di informazione abbonati e di elenco telefonico abbonati in forma cartacea o elettronica, i ricavi relativi alla pubblicità all'interno degli elenchi telefonici cartacei, inclusa quella relativa ai prodotti commercializzati dall'impresa incaricata del servizio universale nonchè, ove determinabili, i ricavi derivanti dal traffico indotto per la consultazione dei servizi informazione e di elenco telefonico abbonati;

g) i ricavi derivanti dalle chiamate sostitutive che devono essere stimate sulla base di un confronto con i ricavi incrementali diretti che verrebbero persi se fosse interrotto il servizio ai clienti non remunerativi. 5. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:

a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorchè tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;

b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con Decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;

c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla Legge.

Art. 6 Modalità di finanziamento 1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del Codice e dall'articolo 5 del presente allegato. 2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato:

a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile;

b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed alle disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare:

1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;

2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già raggiunto;

3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del n remunerativi;

4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;

5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa stessa sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese;

c) stabilisce, ai sensi del Capo IV del Titolo II del Codice, se il meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall'organismo di cui alla lettera

b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;

d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dal Capo IV del Titolo II del Codice, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;

e) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall'organismo appositamente incaricato;

f) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'articolo 4 del presente allegato;

g) individua le imprese debitrici sulla base del Capo IV del Titolo II del Codice e dell'articolo 3 del presente allegato;

h) richiede alle imprese debitrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;

i) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalità di cui al successivo comma 4;

j) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i) ;

k) segnala al Ministero, entro il 1° luglio di ogni anno, l'ammontare della contribuzione al fondo a carico delle sole imprese che risultano debitrici. 3. Il Ministero provvede a:

a) comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, alle imprese debitrici l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 agosto con le seguenti modalità:

1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitrici;

c) corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, alle imprese incaricate del servizio universale le somme versate in adempimento quanto previsto alla lettera a)

d) inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale. 4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all' articolo 3 del presente allegato è determinata con la seguente formula:

----> Vedere immagine a pag. 137 della G.U. <--- LEGENDA: RL = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed all'articolo 3 del presente allegato, riferibili in particolare al traffico nazionale ed internazionale, ai servizi di interconnessione, ai servizi di affitto circuiti, alla rivendita di capacità trasmissiva, ove consentita, e, ove applicabile, alla prestazione di roaming nazionale; RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative; SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione; AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti; CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacità trasmissiva; RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale. Allegato n. 12 (articolo 39) Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 39 del Codice La dichiarazione deve precisare: 1. Le informazioni riguardanti l'impresa richiedente:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale;

b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;

c) composizione dell'azionariato. 2. L'oggetto:

a) descrizione della sperimentazione, con l'indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza, nonchè degli obiettivi della sperimentazione;

b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che, in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;

c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni; i di attuazione a partire da una determinata data di inizio;

e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l'espletamento della sperimentazione. 3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti all'articolo 28 del Codice, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione. Allegato n. 13 (artt. 87 e 88) Modello A Istanza di autorizzazione Il sottoscritto .. . nato a ........... il ........................................ . residente a ....................................... via .......................................... n. ..... . nella sua qualità di..................................... della Società ................................. . con sede in via ........................ n. ................... . Chiede il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.

- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonchè dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito. Descrizione del terreno circostante.

- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:

- edifici posti in vicinanza del sito;

- conformazione e morfologia del terreno circostante;

- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare. (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata) . Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente. (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata) . Stime del campo generato. Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla Legge 22 febbraio 2001, n.36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10] Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie. Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

 

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